741.013 Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

741.013 Verordnung vom 28. März 2007 über die Kontrolle des Strassenverkehrs (Strassenverkehrskontrollverordnung, SKV)

Art. 33 Procedura

1 La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

2 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre devono essere inviate all’autorità del Cantone di domicilio incaricata delle revoche, le licenze di circolazione e le targhe all’autorità del Cantone di stanza incaricata delle revoche. In entrambi i casi deve essere allegato il rapporto di polizia.

3 Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite e il veicolo deve essere riconsegnato per l’ulteriore uso.

Art. 33 Verfahren

1 Die Abnahme des Lernfahrausweises, Führerausweises und Fahrzeugausweises und die Verhinderung der Weiterfahrt sind schriftlich zu bestätigen unter Hinweis auf die gesetzliche Wirkung dieser Massnahmen.

2 Abgenommene Lernfahrausweise und Führerausweise sind der Entzugsbehörde des Wohnsitzkantons, abgenommene Fahrzeugausweise und Kontrollschilder der Entzugsbehörde des Standortkantons zu übermitteln. In beiden Fällen ist der Polizeirapport beizufügen.

3 Entfallen die Gründe, die zur Abnahme eines Ausweises oder zur Verhinderung der Weiterfahrt geführt haben, so sind Ausweis und Kontrollschilder zurückzugeben und das Fahrzeug zur Weiterverwendung freizugeben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.