734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 6 Disposizioni generali per la partecipazione alla riserva complementare

1 La riserva di energia idroelettrica è completata da una riserva con una potenza complessiva fino a 1000 MW (riserva complementare).

2 Alla costituzione della riserva complementare possono partecipare i gestori di impianti nei casi in cui:

a.
si tratti di uno degli impianti seguenti:
1.
centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva) che possono essere alimentate come impianti bicombustibili; è possibile derogare al requisito del doppio combustibile qualora non si raggiunga la potenza di cui al capoverso 1,
2.
gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione; e
b.
gli impianti immettano elettricità nella zona di regolazione svizzera.

3 D’intesa con la ElCom, il DATEC può:

a.
aumentare la potenza di 1000 MW, se si prospetta un fabbisogno più elevato;
b.
stabilire la priorità e l’entità con cui gli impianti di cui al capoverso 2 sono integrati nella riserva complementare.

4 La partecipazione alla riserva complementare dura al massimo fino al 31 maggio 2026. È fatta salva un’eventuale proroga della partecipazione a seguito di disposizioni successive alla presente ordinanza.

Art. 6 Allgemeine Bestimmungen für die Teilnahme an der ergänzenden Reserve

1 Die Wasserkraftreserve wird durch eine Reserve mit einer Leistung von insgesamt bis zu 1000 MW ergänzt (ergänzende Reserve).

2 An der Bildung der ergänzenden Reserve teilnehmen können die Betreiber von Anlagen, wenn:

a.
es sich um eine der folgenden Anlagen handelt:
1.
Kraftwerke, die mit Gas oder anderen Energieträgern betrieben werden (Reservekraftwerke) und als Zweistoffanlagen betrieben werden können; vom Zweistofferfordernis kann abgewichen werden, wenn sonst die Leistung nach Absatz 1 nicht erreicht würde,
2.
Notstromgruppen und WKK-Anlagen; und
b.
die Anlagen Strom in die Regelzone Schweiz einspeisen.

3 Das UVEK kann in Absprache mit der ElCom:

a.
die Leistung von 1000 MW erhöhen, wenn sich ein höherer Bedarf abzeichnet;
b.
festlegen, in welcher Priorität und in welchem Umfang Anlagen nach Absatz 2 in die ergänzende Reserve aufzunehmen sind.

4 Die Teilnahme an der ergänzenden Reserve dauert bis längstens am 31. Mai 2026. Vorbehalten bleibt eine allfällig längere Teilnahme aufgrund einer Nachfolgeregelung zu dieser Verordnung.

 

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