734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 25 Sorveglianza e disposizioni da parte della ElCom

1 La ElCom sorveglia in particolare la costituzione e il mantenimento della riserva di energia idroelettrica, la disponibilità e la prontezza d’impiego degli impianti nella riserva complementare, la restante attuazione della riserva di energia elettrica e l’esecuzione da parte della società di rete.

2 Se necessario adotta disposizioni. Sono fatti salvi i compiti del DATEC e dell’UFE.

3 La ElCom sorveglia la situazione dell’approvvigionamento e coadiuva la società di rete nel monitorare l’andamento delle riserve di energia nelle parti della riserva.

4 Se si profila la possibilità di un prelievo dalla riserva, informa l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e i Cantoni, al fine di permettere il coordinamento con le misure della LAP e le misure cantonali.

5 Se è possibile prevedere che la riserva di energia idroelettrica non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.

Art. 25 Überwachung und Anordnungen durch die ElCom

1 Die ElCom überwacht die Errichtung und die Vorhaltung der Wasserkraftreserve, die Verfügbarkeit und Bereitschaft der Anlagen in der ergänzenden Reserve, die übrige Umsetzung der Stromreserve und den Vollzug durch die Netzgesellschaft.

2 Sie trifft nötigenfalls Anordnungen. Vorbehalten bleiben die Aufgaben des UVEK und des BFE.

3 Sie überwacht die Versorgungssituation und unterstützt die Netzgesellschaft dabei zu beobachten, wie sich die Energievorräte in den Reserveteilen entwickeln.

4 Sie orientiert das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und die Kantone, wenn sich ein möglicher Reserveabruf abzeichnet, um eine Abstimmung mit Massnahmen nach dem LVG und mit kantonalen Massnahmen zu ermöglichen.

5 Ist absehbar, dass die Wasserkraftreserve im Zeitraum, für den sie gebildet wurde, nicht mehr benötigt wird, so ordnet die ElCom deren vorzeitige Auflösung an.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.