734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

734.71 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV)

Art. 32

1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2008.

2 L’articolo 11 capoversi 1 e 4 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

3 L’articolo 2 capoverso 2 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 ...117

116 Abrogata dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).

117 Abrogato dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).

Art. 31m

Die neuen Bestimmungen zum Umgang mit Deckungsdifferenzen gelten erstmals für die Deckungsdifferenzen des auf das Inkrafttreten folgenden Geschäftsjahres.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.