734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

734.71 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV)

Art. 31i Trasferimento di quadri di comando

1 La società nazionale di rete trasferisce entro due anni i quadri di comando nel passaggio a una centrale nucleare, di sua proprietà al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 aprile 2019, che tuttavia ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d non appartengono alla rete di trasporto, versando un indennizzo integrale al proprietario della centrale. Per le modalità del trasferimento si applica per analogia l’articolo 33 capoversi 5 e 6 LAEl.

2 Se l’esercizio produttivo di una centrale nucleare viene definitivamente interrotto entro il termine transitorio di cui al capoverso 1, il quadro di comando nel passaggio a questa centrale non deve essere più trasferito.

Art. 31i Übertragung von Schaltfeldern

1 Die nationale Netzgesellschaft überträgt Schaltfelder beim Übergang zu einem Kernkraftwerk, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 3. April 2019 in ihrem Eigentum stehen, die jedoch nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d nicht zum Übertragungsnetz gehören, innerhalb von zwei Jahren gegen volle Entschädigung an den Eigentümer des Kraftwerks. Für die Abwicklung der Übertragung gilt Artikel 33 Absätze 5 und 6 StromVG sinngemäss.

2 Wird der Leistungsbetrieb eines Kernkraftwerks innerhalb der Übergangsfrist von Absatz 1 endgültig eingestellt, so muss das Schaltfeld beim Übergang zu diesem Kraftwerk nicht mehr übertragen werden.

 

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