734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

734.71 Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV)

Art. 31c Applicazione delle nuove tariffe, pubblicazione e rimborso

1 I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31a e 31b.

2 Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009.

3 Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009.

Art. 31c Anwendung der neuen Tarife, Veröffentlichung und Rückerstattung

1 Die Netzbetreiber stellen für das erste Quartal 2009 Rechnung aufgrund der sich aus Artikel 13, 31a und 31b ergebenden voraussichtlichen Tarife.

2 Sie veröffentlichen diese Tarife gemäss Artikel 10 bis spätestens zum 1. April 2009.

3 Sie erstatten die Differenz zu den bis Ende März 2009 in Rechnung gestellten Tarifen so schnell als möglich, spätestens mit der nach dem 1. Juli 2009 folgenden definitiven Abrechnung zurück.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.