734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 93 Ristagni termici e protezione antincendio

1 Nei parallelismi ed incroci di cavi adibiti al trasporto di energia vanno presi provvedimenti contro i possibili danni che può provocare il ristagno termico.

2 Nei parallelismi e negli incroci di più linee in cavo all’interno di fabbricati e di canali vanno presi provvedimenti contro il propagarsi di incendi lungo le linee in cavo o i canali.

Art. 93 Wärmestau und Brandschutz

1 Werden Energiekabelleitungen parallel geführt oder gekreuzt, so sind Massnahmen gegen Schäden infolge von Wärmestauungen zu treffen.

2 Werden Kabelleitungen in Gebäuden und Kanälen parallel geführt oder gekreuzt, so sind Massnahmen gegen Brandverschleppungen über die Kabelleitungen oder ‑kanäle zu treffen.

 

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