734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 89 Distanze

Nel caso di parallelismo di linee aeree a corrente forte su sostegni separati, le distanze dirette possono non essere calcolate secondo l’appendice 17, ma conformemente all’appendice 6 quando:

a.
il conduttore più basso di una linea, alla temperatura di 0° C e con sovraccarico, si trova ad almeno 1 m al disopra del conduttore più alto dell’altra linea alla temperatura di 0° C ma senza sovraccarico; e
b.
gli esercenti interessati hanno dato il loro accordo.

Art. 89 Abstände

Bei Parallelführung von Starkstromfreileitungen auf getrennten Tragwerken dürfen die Direktabstände statt nach Anhang 17 nach Anhang 6 berechnet werden, wenn:

a.
der unterste Leiter der einen Leitung bei 0 °C und Zusatzlast um mindestens 1 m höher ist als der oberste Leiter der anderen Leitung bei 0 °C ohne Zusatzlast; und
b.
die beteiligten Betriebsinhaber ihr Einverständnis gegeben haben.
 

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