734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 70 Posa all’interno di gallerie e cunicoli

1 Le linee in cavo all’interno di gallerie e di cunicoli devono poter essere controllate e sottoposte a manutenzione regolare.

2 Le gallerie ed i cunicoli devono permettere uno svolgimento sicuro dei lavori. Devono disporre, in particolare, di una buona qualità dell’aria ed essere protetti contro il pericolo di esplosione e di inondazione.

3 Le gallerie ed i cunicoli devono poter essere abbandonati nelle due direzioni. I percorsi di fuga devono essere contrassegnati in prossimità del suolo in modo chiaramente visibile.

4 Nelle gallerie e nei cunicoli destinati anche ad altri usi, vanno adottate le necessarie misure di sicurezza.

5 Le gallerie ed i cunicoli devono essere suddivise in tronchi di lunghezza idonea mediante mezzi tagliafuoco.

Art. 70 Verlegung in Tunnels und Stollen

1 Kabelleitungen in Tunnels und Stollen müssen kontrolliert und instand gehalten werden können.

2 Tunnels und Stollen müssen ein ungefährliches Arbeiten erlauben. Sie müssen namentlich über eine entsprechende Luftqualität verfügen sowie explosions- und überflutungssicher sein.

3 Tunnels und Stollen müssen in zwei Richtungen verlassen werden können. Die Fluchtwege sind in Bodennähe gut sichtbar zu bezeichnen.

4 Dienen Tunnels und Stollen auch anderen Zwecken, so sind die entsprechenden Sicherheitsmassnahmen zu treffen.

5 Tunnels und Stollen sind in angemessene Brandabschnitte zu unterteilen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.