1 Se, nel corso delle operazioni di recupero dei viaggiatori di una funivia, gli stessi possono essere esposti a pericolo a causa della presenza di una linea aerea, gli esercenti dei due impianti devono accordarsi per iscritto sulla procedura da seguire e sul disinserimento immediato della linea.
2 Detta convenzione scritta deve essere pronta prima che si dia inizio all’esercizio dell’impianto ultimo venuto, su richiesta, deve essere presentata all’organo di controllo ed essere ognora accessibile al personale di servizio dei due impianti.
3 Gli esercenti devono istruire il loro personale sulla procedura da seguire e sulle misure da adottare nel caso di recupero in linea.
1 Können Personen bei Bergungsmassnahmen an einer Luftseilbahn durch eine Freileitung gefährdet werden, so haben sich die Betriebsinhaber beider Anlagen über das Vorgehen und über die sofortige Leitungsabschaltung schriftlich zu verständigen.
2 Die schriftliche Vereinbarung muss vorliegen, bevor die später erstellte Anlage in Betrieb gesetzt wird. Sie ist der Kontrollstelle auf Verlangen vorzulegen und muss dem Betriebspersonal beider Anlagen jederzeit zugänglich sein.
3 Die Betriebsinhaber müssen ihr Personal über das Vorgehen und die Massnahmen, die bei einer Bergung zu treffen sind, instruieren.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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