734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 14 Distanza dal suolo

1 In presenza della freccia massima o sotto la spinta del vento, la distanza dal suolo di conduttori e cavi aerei non deve scendere al disotto del valori di cui all’appendice 3.

2 Per i percorsi usati in inverno per i trasporti, le piste di sci contrassegnate ed i sentieri molto frequentati, nell’osservanza della distanza minima dal suolo si deve tener conto anche dell’altezza media della coltre nevosa.

3 L’organo di controllo può autorizzare, in casi eccezionali motivati, distanze più piccole. Esso definisce, in tal caso, le misure di protezione da applicare.

Art. 14 Abstand zum Boden

1 Leiter und Luftkabel müssen sowohl beim grössten Durchhang wie auch bei Windauslenkung mindestens die Bodenabstände nach Anhang 3 aufweisen.

2 Bei im Winter benutzbaren Transportwegen, bei markierten Skipisten und bei viel begangenen Wanderwegen sind auch die mittleren Schneehöhen zu berücksichtigen.

3 Die Kontrollstelle kann in begründeten Ausnahmefällen kleinere Abstände bewilligen. Sie bestimmt dabei die zu treffenden Schutzmassnahmen.

 

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