734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV)

Art. 120 Passaggi di linee aeree sotto i ponti

1 Nel caso che una linea aerea ad alta tensione debba sottopassare un ponte stradale, i conduttori, i conduttori di terra e i cavi aerei devono avere le seguenti distanze minime dalle parti costruttive e dai dispositivi d’esercizio del ponte:

a.
una distanza diretta almeno pari a 2,5 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, per una temperatura dei conduttori di 0° C ed in assenza di sovraccarico;
b.
una distanza orizzontale almeno pari a 1,5 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, per conduttori deviati dalla spinta del vento.

2 Se il ponte è aperto al traffico pedonale oppure la distanza orizzontale tra il ponte ed un sostegno della linea sottopassante è inferiore a 25 m, è necessario apporre una rete di protezione alta 1,8 m con cartelli d’avvertimento che accennano al pericolo di toccare parti sotto tensione. Detta rete deve estendersi per almeno 2 m da ambedue i lati della linea sottopassante, oltre la larghezza della stessa.

3 I lavori di manutenzione, lo sgombero della neve e le riparazioni al e sul ponte non devono essere ostacolati dalla presenza della linea ad alta tensione. Essi devono essere convenuti per iscritto.

Art. 120 Freileitungsunterführungen bei Brücken

1 Wird eine Hochspannungsfreileitung unter einer Strassenbrücke hindurchgeführt, so müssen Leiter, Erdleiter und Luftkabel zu Konstruktionsteilen und Betriebseinrichtungen der Brücke folgende Mindestabstände aufweisen:

a.
einen Direktabstand von mindestens 2,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung bei 0 °C Leitertemperatur ohne Zusatzlast;
b.
einen Horizontalabstand von mindestens 1,5 m plus 0,01 m pro kV Nennspannung für Leiter bei Windauslenkung.

2 Dient die Brücke auch dem allgemeinen Fussgängerverkehr oder beträgt der Horizontalabstand zwischen der Brücke und einem Unterführungstragwerk weniger als 25 m, so ist an der Brücke ein 1,8 m hohes Schutzgitter mit Warnzeichen anzubringen, die auf die Gefahren beim Berühren von spannungsführenden Teilen hinweisen. Dieses Gitter muss beidseitig mindestens 2 m über die Leitungsbreite hinausreichen.

3 Instandhaltungsarbeiten, Schneeräumungen und Reparaturen an und auf der Brücke dürfen durch die Hochspannungsleitung nicht beeinträchtigt werden. Sie sind schriftlich zu vereinbaren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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