734.25 Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE)

734.25 Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA)

Art. 7 Modifiche del piano nel corso della procedura

Se, sulla base delle obiezioni presentate nel corso della procedura d’approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere nuovamente sottoposto agli interessati perché si pronuncino in merito e, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.

Art. 7 Projektänderungen während des Verfahrens

Ergeben sich während des Plangenehmigungsverfahrens wesentliche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Projekt, so ist das geänderte Projekt den Betroffenen erneut zur Stellungnahme zu unterbreiten und gegebenenfalls öffentlich aufzulegen.

 

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