734.24 Ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

734.24 Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI-Verordnung)

Art. 11 Scadenze

L’ammontare delle tasse e delle spese deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la decisione è passata in giudicato, a meno che non sia stato deciso altrimenti. In caso di ritardo nel pagamento, è riscosso un interesse moratorio pari al 5 per cento.

Art. 10 Übrige Tätigkeiten

1 Die Gebühren für die übrigen Tätigkeiten des Inspektorates werden nach Zeitaufwand zuzüglich eines Zuschlags von höchstens 20 Prozent bemessen.

2 Berechnungsgrundlage sind die in der Privatwirtschaft üblichen Ansätze für gleichartige Arbeiten.

 

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