734.1 Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

Art. 15 Protezione contro i contatti

I detentori di impianti elettrici a corrente debole provvedono affinché le parti sotto tensione degli impianti e dei dispositivi elettrici ad essi allacciati, che sono accessibili a persone non informate del pericolo, non possano essere toccate, nemmeno accidentalmente, in modo diretto o indiretto (p. es. con utensili e apparecchi di uso comune).

Art. 15 Schutz vor Berührung

Die Betriebsinhaber von Schwachstromanlagen sorgen dafür, dass unter Spannung stehende Teile von Anlagen und daran angeschlossene elektrische Einrichtungen, die für Personen, die über ihre Gefahren nicht unterrichtet sind, zugänglich sind, auch bei Unachtsamkeit weder direkt noch indirekt (z. B. mit Werkzeugen, Geräten des täglichen Gebrauchs usw.) berührt werden können.

 

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