734.1 Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (Ordinanza sulla corrente debole)

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

Art. 13 Misure da adottare contro le sovratensioni atmosferiche

1 La protezione delle linee e degli impianti elettrici a corrente debole contro gli influssi atmosferici secondo l’articolo 9 deve essere assicurata per mezzo di un collegamento equipotenziale con collegamenti galvanici fissi risp. elementi di protezione contro le sovratensioni.

2 I dispositivi di protezione devono essere costruiti o disposti in maniera tale da proteggere nel miglior modo possibile le persone e le cose e da non metterle in pericolo quando essi entrano in funzione. Essi devono essere montati in modo che i rischi d’incendio siano nei limiti del possibile esclusi.

Art. 13 Massnahmen gegen atmosphärische Überspannungen

1 Der Schutz von Schwachstromanlagen und -leitungen gegen atmosphärische Einwirkungen nach Artikel 9 ist durch Potentialausgleich mit festen galvanischen Verbindungen bzw. mit Überspannungsschutzelementen zu bewerkstelligen.

2 Die Schutzeinrichtungen müssen so beschaffen oder angebracht sein, dass sie Personen und Sachen soweit wie möglich schützen und beim Ansprechen nicht gefährden. Die Montage muss so erfolgen, dass eine Brandgefährdung möglichst ausgeschlossen werden kann.

 

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