734.0 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG)

Art. 33

L’eccezione di forza maggiore nel senso della presente legge, non potrà essere invo­cata nel caso di danni che si sarebbero potuti evitare facendo uso di congegni rispondenti alle prescrizioni da emanarsi in conformità dell’articolo 3 della presente legge.

Art. 33

Die Einrede der höhern Gewalt im Sinne dieses Gesetzes kann nicht geltend gemacht werden bei Schädigungen, die durch Einrichtungen, welche den gemäss Artikel 3 zu erlassenden Vorschriften entsprechen, hätten abgewendet werden können.

 

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