734.0 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG)

Art. 31

Se degli impianti elettrici si danneggiano vicendevolmente, il danno cagionato dovrà essere ripartito fra loro in giusta proporzione, tenendo conto di tutte le circo­stanze, salvo che non sia provato che la colpa è imputabile a uno o all’altro di detti impianti.

Art. 31

Wenn elektrische Anlagen sich gegenseitig schädigen, so ist der Schaden, sofern nicht das Verschulden der einen Anlage nachgewiesen werden kann, unter Würdigung der sämtlichen Verhältnisse in angemessener und billiger Weise unter denselben zu verteilen.

 

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