734.0 Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)

734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG)

Art. 15k

In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione quale dato acquisito36 ai sensi dell’arti­colo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3.

36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 15k

Der Bundesrat kann das Festlegen von Planungsgebieten nach Artikel 15h Absatz 2 und Planungskorridoren nach Artikel 15i Absatz 3 in Fällen von untergeordneter Bedeutung an das UVEK übertragen.

 

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