732.441 Ordinanza del 25 marzo 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

732.441 Kernenergiehaftpflichtverordnung vom 25. März 2015 (KHV)

Art. 11 Valuta e scadenza

1 L’UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.

2 I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l’importo.

Art. 11 Währung und Fälligkeit

1 Das BFE erhebt die Beiträge in Schweizerfranken.

2 Die Beiträge werden 30 Tage nach der rechtskräftigen Veranlagung fällig.

 

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