732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

732.11 Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV)

Art. 42 Aggiornamento del piano o del progetto per la disattivazione e la chiusura

1 Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d’esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell’impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura.

2 Un aggiornamento è inoltre necessario se:

a.
sono state apportate modifiche essenziali all’impianto;
b.
sono stati modificati requisiti essenziali per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura;
c.
importanti sviluppi della tecnica lo impongono.

Art. 42 Nachführen des Plans oder Projekts für Stilllegung und Verschluss

1 Der Inhaber einer Betriebsbewilligung hat den Plan für die Stilllegung der Kernanlage oder bei einem geologischen Tiefenlager das Projekt für die Beobachtungsphase und den Plan für den Verschluss alle zehn Jahre zu überprüfen und nachzuführen.

2 Eine Nachführung ist zudem erforderlich, wenn:

a.
wesentliche Änderungen an der Anlage vorgenommen wurden;
b.
wesentliche Anforderungen an die Stilllegung oder an die Beobachtungsphase und den Verschluss geändert wurden;
c.
dies wesentliche Entwicklungen der Technik verlangen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.