732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

732.11 Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV)

Art. 36 Stato attuale della scienza e della tecnica e esperienze d’esercizio in impianti paragonabili

1 Il titolare della licenza deve mantenersi aggiornato riguardo all’evoluzione della scienza nel suo ambito di attività, e seguire in particolare la ricerca; deve valutare in che misura da queste conoscenze possono essere tratte conclusioni per la sicurezza del suo impianto.

2 Deve seguire l’evoluzione della tecnica, compresi gli aspetti legati all’organizzazione e al personale, e verificare in che misura possono essere tratte conclusioni per la sicurezza interna ed esterna del suo impianto. A tale scopo sono determinanti in particolare:

a.
le norme tecniche riconosciute in Svizzera e all’estero;
b.
le normative in materia di tecnica nucleare del Paese fornitore dell’impianto nucleare e di altri Paesi;
c.
le raccomandazioni di organizzazioni internazionali;
d.
lo stato attuale della tecnica in impianti nucleari paragonabili e in altri importanti impianti tecnici.

3 Deve seguire le esperienze d’esercizio di impianti paragonabili e valutarne l’importanza per il suo impianto.

Art. 36 Verfolgen des Standes von Wissenschaft und Technik sowie der Betriebserfahrungen in vergleichbaren Anlagen

1 Der Bewilligungsinhaber hat die Entwicklung der fachbezogenen Wissenschaft, insbesondere Erkenntnisse aus der Forschung, zu verfolgen und zu prüfen, inwieweit daraus Erkenntnisse für die Sicherheit seiner Anlage abgeleitet werden können.

2 Er hat die Entwicklung der Technik, einschliesslich Organisation und Personal, zu verfolgen und zu prüfen, inwieweit daraus Erkenntnisse für die Sicherheit und die Sicherung der eigenen Anlage abgeleitet werden können. Massgebend sind dafür insbesondere:

a.
die anerkannten technischen in- und ausländischen Normen;
b.
die kerntechnischen Regelwerke des Lieferlandes der Kernanlage und anderer Länder;
c.
die Empfehlungen internationaler Gremien;
d.
der Stand der Technik in vergleichbaren Kernanlagen und in anderen relevanten technischen Anlagen.

3 Er hat die Betriebserfahrungen vergleichbarer Anlagen zu verfolgen und die Bedeutung für die eigene Anlage zu beurteilen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.