732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

732.11 Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV)

Art. 18 Durata di validità

Le licenze sono rilasciate per un periodo di dodici mesi al massimo e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.

Art. 18 Gültigkeitsdauer

Bewilligungen sind höchstens 12 Monate gültig und können um höchstens 6 Monate verlängert werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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