732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

Art. 96 Prescrizione di contravvenzioni

Il procedimento penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso d’interruzione, il termine di prescrizione non può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 96 Verjährung von Übertretungen

Die Verfolgung von Übertretungen verjährt nach fünf Jahren. Die Verjährung kann durch Unterbrechung nicht um mehr als die Hälfte hinausgeschoben werden.

 

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