732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

Art. 93 Contravvenzioni

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
rifiuta di fornire le informazioni, di produrre i documenti, di permettere l’accesso ai locali commerciali e la visione di documenti secondo l’articolo 73 o in tal ambito fornisce indicazioni errate;
b.
non adempie un obbligo di notifica, un obbligo di controllo e di tenere la contabilità o un obbligo di documentazione secondo la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione;
c.
contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una prescrizione di esecuzione la cui trasgressione è dichiarata punibile o contravviene a una decisione emanata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo, senza che vi sia un comportamento punibile secondo un’altra fattispecie penale,

è punito con l’arresto o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se l’atto è stato compiuto per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

Art. 93 Übertretungen

1 Mit Haft oder Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich:

a.
die Auskünfte, die Vorlage von Unterlagen, den Zutritt zu den Geschäftsräumen und die Einsicht in Unterlagen nach Artikel 73 verweigert oder in diesem Zusammenhang falsche Angaben macht;
b.
eine Meldepflicht, eine Pflicht zu Kontrolle und Buchführung oder eine Dokumentationspflicht nach diesem Gesetz oder einer Ausführungsverordnung verletzt;
c.
auf andere Weise einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Ausführungsvorschrift, deren Übertretung für strafbar erklärt wird, oder einer unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels erlassenen Verfügung zuwiderhandelt, ohne dass ein strafbares Verhalten nach einem anderen Straftatbestand vorliegt.

2 Versuch und Gehilfenschaft sind strafbar.

3 Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis 40 000 Franken.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.