732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

Art. 84 Emolumenti dei Cantoni

I Cantoni possono chiedere emolumenti e il rimborso degli esborsi agli esercenti di impianti nucleari e ai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, segnatamente per:

a.
la pianificazione e l’esecuzione di provvedimenti di protezione in caso di emergenza;
b.
la protezione di polizia degli impianti nucleari e del trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive;
c.
la formazione destinata al corpo di guardia;
d.
la misurazione dei fondi nell’area di protezione, la loro intavolazione nel registro fondiario e le iscrizioni nel registro fondiario.

Art. 84 Gebühren der Kantone

Die Kantone können von den Inhabern von Kernanlagen, nuklearen Gütern und radioaktiven Abfällen Gebühren und den Ersatz von Auslagen verlangen insbesondere für:

a.
Planung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen;
b.
den polizeilichen Schutz der Kernanlagen und des Transportes von Kernmaterialien und radioaktiven Abfällen;
c.
die Ausbildung der Betriebswache;
d.
die Vermessung der Grundstücke im Schutzbereich, ihre Aufnahme ins Grundbuch und die Grundbucheinträge.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.