732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Kernenergiegesetz vom 21. März 2003 (KEG)

Art. 17 Contenuto della licenza di costruzione

1 La licenza di costruzione stabilisce:

a.
il titolare della licenza;
b.
l’ubicazione;
c.
la potenza del reattore o la capacità dell’impianto pianificate;
d.
gli elementi essenziali della realizzazione tecnica;
e.
le caratteristiche della protezione in caso d’emergenza;
f.
le costruzioni e parti dell’impianto che possono essere eseguite, rispettivamente installate soltanto con il nullaosta delle autorità di vigilanza.

2 Il Dipartimento stabilisce un termine per l’inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati può prorogare tale termine.

Art. 17 Inhalt der Baubewilligung

1 Die Baubewilligung legt fest:

a.
den Bewilligungsinhaber;
b.
den Standort;
c.
die geplante Reaktorleistung oder Kapazität der Anlage;
d.
die wesentlichen Elemente der technischen Verwirklichung;
e.
die Grundzüge des Notfallschutzes;
f.
diejenigen Bauten und Anlageteile, die erst nach Freigabe durch die Aufsichtsbehörden ausgeführt beziehungsweise eingebaut werden dürfen.

2 Das Departement setzt eine Frist für den Beginn der Bauarbeiten fest. In begründeten Fällen kann es diese erstrecken.

 

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