730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 7a

1 Per il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per impianti idroelettrici non è necessaria la definizione delle sezioni di corsi d’acqua adeguate di cui all’articolo 10 LEne. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente continuano a necessitare, come finora, di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 197917 sulla pianificazione del territorio).

2 Gli impianti idroelettrici privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente non necessitano di una base nel piano direttore, anche se sono considerati di interesse nazionale.

Art. 7a

1 Für die Erteilung von Konzessionen oder Bewilligungen für Wasserkraftanlagen ist keine Festlegung der geeigneten Gewässerstrecken nach Artikel 10 EnG erforderlich. Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen weiterhin einer Grundlage im Richtplan (Art. 8 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197916).

2 Wasserkraftanlagen ohne gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen keiner Grundlage im Richtplan, auch wenn sie von nationalem Interesse sind.

 

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