730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 73 Approvazione e mandato di prestazioni

1 L’UFE esamina il preventivo e, se necessario, consente all’organo d’esecuzione di formulare un parere.

2 Il preventivo e il catalogo delle prestazioni vengono stabiliti per scritto in un mandato di prestazioni. Se questo non viene stilato entro il 15 dicembre, l’UFE ne stabilisce il contenuto mediante decisione prima della fine dell’anno.

3 Se le circostanze mutano considerevolmente, il mandato di prestazioni può essere modificato. Il capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 73 Genehmigung und Leistungsauftrag

1 Das BFE prüft das Budget und gibt der Vollzugsstelle bei Bedarf die Möglichkeit zur Stellungnahme.

2 Das Budget und der Leistungskatalog werden in einem Leistungsauftrag schriftlich festgelegt. Kommt dieser nicht bis zum 15. Dezember zustande, so legt das BFE dessen Inhalt vor Jahresende durch Verfügung fest.

3 Ändern sich die Umstände erheblich, so ist der Leistungsauftrag anzupassen. Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.

 

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