730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 71

1 L’UFE esegue la presente ordinanza, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non assegni la competenza ad altro organo.

2 Altri uffici federali, con l’approvazione dell’UFE, possono concedere contributi di promozione secondo gli articoli 52–54.

Art. 71

1 Das BFE vollzieht diese Verordnung, soweit das Gesetz oder diese Verordnung die Zuständigkeit nicht einer anderen Stelle zuweist.

2 Andere Bundesämter können mit Zustimmung des BFE Förderungen nach den Artikeln 52–54 gewähren.

 

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