730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 62 Aiuti finanziari per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo

Gli aiuti finanziari a progetti individuali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne) sono concessi soltanto se i progetti:

a.
sono conformi alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;
b.
riducono l’inquinamento ambientale dovuto al consumo di energia oppure favoriscono l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia;
c.
non pregiudicano notevolmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e
d.
non sarebbero redditizi in assenza del sostegno.

Art. 62 Finanzhilfen zur Energie- und Abwärmenutzung

Finanzhilfen an Einzelprojekte zur Energie- und Abwärmenutzung (Art. 50 EnG) werden nur gewährt, wenn die Projekte:

a.
der Energiepolitik des Bundes und dem Stand der Technik entsprechen;
b.
die energiebedingte Umweltbelastung mindern oder die sparsame und effiziente Energieverwendung fördern;
c.
die Funktion der allenfalls genutzten Gewässer nicht wesentlich beeinträchtigen; und
d.
ohne Unterstützung nicht wirtschaftlich sind.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.