730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 6 Obbligo di notifica

I gestori di rete devono notificare ogni trimestre all’organo d’esecuzione la quantità di elettricità secondo l’articolo 19 capoverso 1 LEne che un produttore produce in un impianto che non dispone:

a.
né di un sistema di misurazione intelligente in base all’articolo 8a dell’ordinanza del 14 marzo 200812 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl);
b.
né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati in base all’articolo 8 capoverso 5 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico nella versione del 1° marzo 2008.

Art. 6 Meldepflicht

Die Netzbetreiber müssen der Vollzugsstelle vierteljährlich die Menge Elektrizität nach Artikel 19 Absatz 1 EnG melden, die eine Produzentin oder ein Produzent in einer Anlage produziert, die:

a.
weder über ein intelligentes Messsystem nach Artikel 8a der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 200812 (StromVV) verfügt; noch
b.
über eine Lastgangmessung mit automatischer Datenübermittlung nach Artikel 8 Absatz 5 der Stromversorgungsverordnung in der Fassung vom 1. März 2008 verfügt.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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