730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 50 Edifici

1 Nell’emanare le disposizioni di cui all’articolo 45 capoverso 3 LEne, i Cantoni si orientano ai criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

2 Per rinnovamenti considerevoli ai sensi dell’articolo 45 capoverso 3 lettera c LEne s’intende in particolare:

a.
il risanamento completo dell’impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda;
b.
il risanamento energetico di edifici collegati a reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell’ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

Art. 50 Gebäude

1 Die Kantone orientieren sich beim Erlass der Vorschriften nach Artikel 45 Absatz 3 EnG an den unter den Kantonen harmonisierten Anforderungen.

2 Als wesentliche Erneuerungen nach Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe c EnG gelten insbesondere:

a.
die Totalsanierung des Heizungs- und des Warmwassersystems;
b.
energetische Sanierung von Gebäuden, die in Nahwärmenetze eingebunden sind, in denen die Abrechnung pro Gebäude erfolgt und an einem oder mehreren Gebäuden die Gebäudehülle zu über 75 Prozent saniert wird.
 

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