730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 26 Versamento della garanzia per la geotermia

La garanzia per la geotermia è versata previa presentazione della domanda se un progetto è valutato come successo parziale o come insuccesso. Essa è versata proporzionalmente:

a.
in caso di successo parziale;
b.
in caso di insuccesso, se il progetto è utilizzato per altri scopi e permette di conseguire un utile.

Art. 26 Auszahlung der Geothermie-Garantie

Die Geothermie-Garantie wird auf Gesuch hin ausbezahlt, wenn ein Projekt als Teil- oder Misserfolg beurteilt wird. Sie wird anteilsmässig ausbezahlt:

a.
bei einem Teilerfolg;
b.
bei einem Misserfolg, wenn das Projekt anderweitig genutzt und damit ein Gewinn erzielt wird.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.