730.01 Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn)

730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV)

Art. 17 Impiego di sistemi di accumulazione di elettricità nei raggruppamenti ai fini del consumo proprio

1 Chi utilizza un sistema di accumulazione di elettricità è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di raccordo alla rete.

2 Il gestore di rete è tenuto ad allacciare il sistema di accumulazione alle medesime condizioni di un produttore o consumatore finale comparabile.

3 I sistemi di accumulazione che possono solo prelevare elettricità dalla rete di distribuzione o solo cedere elettricità alla rete di distribuzione non devono necessariamente disporre di un dispositivo di misurazione separato.

4 Il gestore di rete deve gestire i dispositivi di misurazione nel punto di misurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OAEl37 con la modalità basata sul saldo di tutte le fasi.

Art. 17 Einsatz von Stromspeichern bei Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch

1 Wer einen Stromspeicher einsetzt, muss auf eigene Kosten Massnahmen ergreifen, um störende technische Einwirkungen auf den Netzanschlusspunkt zu vermeiden.

2 Der Netzbetreiber muss Stromspeicher zu den gleichen technischen Bedingungen anschliessen wie einen vergleichbaren Erzeuger oder Endverbraucher.

3 Stromspeicher, die Elektrizität entweder nur aus dem Verteilnetz beziehen oder nur in das Verteilnetz einspeisen, müssen nicht separat gemessen werden.

4 Der Netzbetreiber hat die Messgeräte am Messpunkt nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c StromVV36 saldierend über alle Phasen zu betreiben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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