725.116.21 Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)

725.116.21 Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel (MinVV)

Art. 28 Chiave di ripartizione per i contributi generali

1 Le risorse disponibili per i contributi generali nel settore stradale sono ripartite tra i Cantoni nel modo seguente:

a.
60 per cento secondo la lunghezza delle strade, di cui
1.
30 per cento, secondo la lunghezza delle strade principali,
2.
30 per cento, secondo la lunghezza delle strade cantonali e delle altre strade aperte al traffico motorizzato;
b.
40 per cento, secondo gli oneri stradali.

2 Il calcolo delle quote cantonali di cui al capoverso 1 lettera b avviene in base al modello dell’allegato 5.

Art. 28 Verteilschlüssel für die allgemeinen Beiträge

1 Die für allgemeine Beiträge im Strassenwesen verfügbaren Mittel werden wie folgt auf die Kantone verteilt:

a.
60 Prozent nach der Strassenlänge, und zwar:
1.
30 Prozent nach der Länge der Hauptstrassen,
2.
30 Prozent nach der Länge der Kantons- und der übrigen dem Motorfahrzeugverkehr geöffneten Strassen;
b.
40 Prozent nach den Strassenlasten.

2 Die Berechnung der Anteile der Kantone nach Absatz 1 Buchstabe b erfolgt nach dem Modell in Anhang 5.

 

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