725.116.21 Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin)

725.116.21 Verordnung vom 7. November 2007 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassenverkehr zweckgebundener Mittel (MinVV)

Art. 17 Calcolo dei contributi

1 Le quote percentuali dei Cantoni al credito annuo sono fissate nell’allegato 2.

2 Esse sono calcolate in base alla lunghezza ponderata della strada, nella quale il criterio volume di traffico è valutato, in funzione della quantità di traffico, fino a un livello otto, mentre il criterio altitudine e carattere di strada di montagna è valutato, in funzione della topografia, fino a un livello sei.15

3 Se singoli fattori subiscono modifiche di limitata entità, il DATEC può adeguare l’allegato 2.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801).

Art. 17 Beitragsbemessung

1 Die prozentualen Anteile der Kantone am Jahreskredit sind in Anhang 2 festgelegt.

2 Sie bemessen sich nach der gewichteten Strassenlänge, wobei das Kriterium Verkehrsstärke je nach Verkehrsaufkommen bis zu einem Gewicht acht und das Kriterium Höhenlage und Bergstrassencharakter je nach Topografie bis zu einem Gewicht sechs bewertet ist.15

3 Das UVEK kann Anhang 2 anpassen, wenn sich einzelne Faktoren geringfügig ändern.

15 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6801).

 

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