725.111.31 Ordinanza del DATEC del 4 dicembre 2007 concernente l'acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

725.111.31 Verordnung des UVEK vom 4. Dezember 2007 über den Landerwerb bei der Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes

Art. 4 Assegnazione di terreni cantonali

1 Se il Cantone assegna alla costruzione di strade nazionali terreni che non servono direttamente a un determinato scopo di pubblica utilità, bensì per investire capitali (patrimonio finanziario), la quota di partecipazione della Confederazione è calcolata, d’intesa con l’Ufficio federale delle strade (USTRA), secondo il valore venale dei terreni al momento dell’utilizzazione.

2 Se il Cantone assegna alla costruzione di strade nazionali terreni che servono direttamente a uno scopo di pubblica utilità (patrimonio amministrativo), la quota di partecipazione della Confederazione va calcolata, d’intesa con l’USTRA, come segue:

a.
l’utilizzazione di strade e piazze che servono al traffico pubblico non dà diritto ad indennità alcuna; sono fatte salve le spese concernenti nuove strade costruite in sostituzione di vie di comunicazione preesistenti (art. 45 LSN4);
b.
le indennità pagate per beni comunali, zone verdi e terreni incolti sono calcolate secondo il reddito attuale e le possibilità d’utilizzazione che ne risulterebbero, in condizioni normali, ove non fosse costruita la strada nazionale. A tale riguardo, non sono determinanti i prezzi dei terreni adiacenti iscritti nel registro fondiario. Sono fatte salve le particolarità di ogni singolo caso;
c.
per le aree fabbricate, sono determinanti il valore venale del terreno e i costi d’impianto degli edifici; quanto a quest’ultimi, va tenuto conto sia del deprezzamento dovuto all’uso oppure ad un sistema di costruzione obsoleto o irrazionale sia del prezzo di ricostruzione. L’articolo 1 è applicabile per analogia.

Art. 4 Widmung kantonaler Grundstücke

1 Widmet der Kanton dem Nationalstrassenbau Grundstücke, die nicht unmittelbar einem bestimmten öffentlichen Zweck, sondern als Kapitalanlage dienen (Finanzvermögen), so ist der Bundesanteil im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) nach dem Verkehrswert im Zeitpunkt der Inanspruchnahme zu berechnen.

2 Widmet der Kanton dem Nationalstrassenbau Grundstücke, die unmittelbar einem öffentlichen Zweck dienen (Verwaltungsvermögen), so ist der Bundesanteil im Einvernehmen mit dem ASTRA wie folgt zu berechnen:

a.
Die Inanspruchnahme von Strassen und Plätzen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, wird nicht entschädigt; vorbehalten bleiben die Kosten von Ersatzstrassen (Art. 45 NSG4).
b.
Allmenden, Grünflächen und Ödland werden in der Regel nach dem bisherigen Ertrag sowie den künftigen Nutzungsmöglichkeiten entschädigt, die sich nach dem ordentlichen Lauf der Dinge ohne Nationalstrassenbau ergeben hätten. Die grundbuchlich belegten Landpreise der Umgebung sind nicht massgebend. Besonderheiten des Einzelfalles bleiben vorbehalten.
c.
Für überbaute Grundstücke werden der Verkehrswert des Bodens und die Anlagekosten der Gebäude angerechnet, wobei für die Bauten einerseits die Entwertung wegen Abnützung, veralteter Bauweise oder unzweckmässiger Anlage und anderseits der Wiederbeschaffungspreis angemessen zu berücksichtigen sind. Artikel 1 gilt sinngemäss.
 

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