725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)

725.111 Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV)

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti

I Cantoni devono presentare all’USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 43 Schlussabrechnung und ausführungsgetreue Pläne

Die Kantone haben dem ASTRA für jedes erstellte Objekt eine Schlussabrechnung einzureichen. Sie sorgen innert zwei Jahren nach Inbetriebnahme für die Anfertigung der ausführungsgetreuen Dokumente (Pläne, elektronische Daten) aller Objekte und technischen Einrichtungen.

 

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