725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)

725.111 Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV)

Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione

1 I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.

2 I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato.

Art. 41 Beginn und Fortschritt der Bauarbeiten

1 Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die notwendigen Genehmigungen des ASTRA für das Projekt samt allfälligen Vereinbarungen mit Dritten sowie die Vergabe vorliegen.

2 Das ASTRA ist von den Kantonen über den Stand der Bauarbeiten periodisch zu informieren. Es kann Form und Inhalt des Berichts in Weisungen festlegen.

3 Die Kantone sind für den Abschluss des Projektes nach Übergabe der Strecke an den Verkehr zuständig.

 

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