725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)

725.111 Nationalstrassenverordnung vom 7. November 2007 (NSV)

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.

Art. 3 Eintrag ins Grundbuch

Die Nationalstrassengrundstücke sind im Grundbuch als solche anzumerken.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.