725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)

725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

Art. 29

Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.

Art. 29

Die mit den Ausführungsprojekten genehmigten Baulinien sind in den Gemeinden öffentlich bekanntzumachen und die Pläne zur Einsicht offen zu halten. Die Baulinien werden mit ihrer Veröffentlichung rechtswirksam.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.