725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)

725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

Art. 13

I progetti generali sono elaborati dall’Ufficio24, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.

24 Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 13

Die generelle Projektierung wird vom Bundesamt in Zusammenarbeit mit den interessierten Bundesstellen und Kantonen durchgeführt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.