721.831 Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA)

721.831 Verordnung vom 12. Februar 1918 über die Berechnung des Wasserzinses (Wasserzinsverordnung, WZV)

Art. 18

1 Nelle istallazioni di pompe che utilizzano l’acqua di sezioni di corsi d’acqua concesse per altri scopi, è considerata come portata utilizzabile la quantità d’acqua realmente sollevata.

2 In tutti gli altri casi per portata utilizzabile intendesi il volume d’acqua di cui dispone l’impianto di pompe in quanto non sorpassi la capacità dell’istallazione (massimo volume sollevato).

Art. 18

1 Bei Pumpwerkanlagen, die das Wasser einer auch zu anderweitiger Krafterzeugung verliehenen Gewässerstrecke entnehmen, gilt als nutzbare Wassermenge die wirkliche Fördermenge.

2 In allen andern Fällen gilt als nutzbare Wassermenge die dem Pumpwerk zur Verfügung stehende Wassermenge, soweit sie seine Leistungsfähigkeit (max. Fördermenge) nicht überschreitet.

 

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