721.101.1 Ordinanza del 23 novembre 2022 sugli impianti di accumulazione (OImA)

721.101.1 Stauanlagenverordnung vom 23. November 2022 (StAV)

Art. 30 Autorità di vigilanza dei Cantoni

(art. 23 LImA)

Le autorità di vigilanza dei Cantoni hanno in particolare i compiti seguenti:

a.
esercitano la vigilanza sugli impianti di accumulazione che non sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione;
b.
annunciano all’UFE in particolare i seguenti dati concernenti gli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza:
1.
il gestore,
2.
lo scopo,
3.
le coordinate di localizzazione, il tipo e l’anno di costruzione dell’opera di sbarramento,
4. l’anno della messa in esercizio,
5.
i dati geometrici;
c.
presentano all’UFE, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla loro attività di vigilanza durante l’anno precedente;
d.
annunciano senza indugio all’UFE tutti gli eventi straordinari che potrebbero influire sulla sicurezza degli impianti di accumulazione che sottostanno alla loro vigilanza.

Art. 30 Aufsichtsbehörden der Kantone

(Art. 23 StAG)

Die Aufsichtsbehörden der Kantone haben insbesondere die folgenden Aufgaben:

a.
Sie beaufsichtigen die Stauanlagen, die nicht der direkten Aufsicht des Bundes unterstehen.
b.
Sie melden dem BFE insbesondere die folgenden Angaben der unter ihrer Aufsicht stehenden Stauanlagen:
1.
die Betreiberin;
2.
den Zweck;
3.
die Standortkoordinaten, den Typ und das Baujahr des Absperrbauwerks;
4.
das Jahr der Inbetriebnahme;
5.
die geometrischen Daten.
c.
Sie erstellen zuhanden des BFE jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres einen Bericht über ihre Aufsichtstätigkeit.
d.
Sie melden dem BFE unverzüglich alle ausserordentlichen Ereignisse, die einen Einfluss auf die Sicherheit der unter ihrer Aufsicht stehenden Stauanlagen haben könnten.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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