721.101.1 Ordinanza del 23 novembre 2022 sugli impianti di accumulazione (OImA)

721.101.1 Stauanlagenverordnung vom 23. November 2022 (StAV)

Art. 14 Messa in esercizio

(art. 7 LImA)

1 Laddove il primo invaso di un impianto di accumulazione può essere svolto in maniera controllata, il gestore ne sorveglia il comportamento e lo stato, eseguendo in particolare misurazioni e controlli visivi. Comunica all’autorità di vigilanza il risultato delle sue osservazioni.

2 L’autorità di vigilanza segue lo svolgimento della messa in esercizio e controlla che sia eseguita conformemente all’autorizzazione.

3 L’innalzamento di un invaso dopo una modifica e la rimessa in carico dopo una ristrutturazione dettata da motivi di sicurezza equivalgono a un primo invaso.

Art. 14 Inbetriebnahme

(Art. 7 StAG)

1 Bei Anlagen, bei denen der Ersteinstau kontrolliert erfolgen kann, muss die Betreiberin das Verhalten und den Zustand der Stauanlage insbesondere mit Hilfe von Messungen und visuellen Kontrollen überwachen. Sie teilt der Aufsichtsbehörde das Resultat ihrer Beobachtungen mit.

2 Die Aufsichtsbehörde begleitet den Ablauf der Inbetriebnahme und kontrolliert, ob diese gemäss Bewilligung durchgeführt wird.

3 Eine Stauerhöhung nach einem Umbau und der Wiedereinstau nach einer sicherheitsrelevanten Instandsetzung sind dem Ersteinstau gleichgesetzt.

 

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