721.101.1 Ordinanza del 23 novembre 2022 sugli impianti di accumulazione (OImA)

721.101.1 Stauanlagenverordnung vom 23. November 2022 (StAV)

Art. 1 Definizioni

(art. 3 LImA)

1 Un impianto di accumulazione è composto da:

a.
l’opera di sbarramento;
b.
la relativa ritenuta;
c.
le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza.

2 Le opere di sbarramento sono:

a.
dighe in calcestruzzo o dighe in muratura;
b.
dighe in materiale sciolto;
c.
traverse mobili per lo sbarramento di fiumi, con i relativi argini laterali.

3 Le ritenute sono bacini realizzati artificialmente, formati da opere di sbarramento.

4 Il volume della ritenuta è il volume di un impianto di accumulazione che può fuoriuscire in caso di rottura totale delle pertinenti opere di sbarramento con ritenuta piena.

5 L’altezza d’invaso di un impianto di accumulazione è l’altezza sotto invaso mediante la più alta opera di sbarramento con ritenuta piena.

6 Le opere ausiliarie rilevanti per la sicurezza sono costruzioni e impianti, collegati alla ritenuta e all’opera di sbarramento, necessari per l’esercizio sicuro di un impianto di accumulazione, in particolare sfioratori e dispositivi di scarico.

7 Il gestore di un impianto di accumulazione è il titolare dell’autorizzazione di messa in esercizio.

Art. 1 Begriffe

(Art. 3 StAG)

1 Eine Stauanlage besteht aus:

a.
dem Absperrbauwerk;
b.
dem zugehörigen Stauraum;
c.
den sicherheitsrelevanten Nebenanlagen.

2 Als Absperrbauwerke gelten:

a.
Beton- oder Natursteinmauern;
b.
Schüttdämme;
c.
Wehre einer Flussstauhaltung mit den zugehörigen Seitendämmen.

3 Als Stauraum gelten künstlich angelegte Speicher, die durch Absperrbauwerke gebildet werden.

4 Das Stauraumvolumen ist dasjenige Volumen einer Stauanlage, das im Falle eines totalen Bruchs der zugehörigen Absperrbauwerke bei vollem Stauraum entweichen kann.

5 Die Stauhöhe einer Stauanlage ist die bei vollem Stauraum durch das höchste Absperrbauwerk gestaute Höhe.

6 Als sicherheitsrelevante Nebenanlagen gelten die für den sicheren Betrieb einer Stauanlage notwendigen Bauten und Einrichtungen beim Stauraum und beim Absperrbauwerk, insbesondere die Entlastungs- und Ablassvorrichtungen.

7 Als Betreiberin einer Stauanlage gilt die Inhaberin der Inbetriebnahmebewilligung.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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