721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

721.100.1 Verordnung vom 2. November 1994 über den Wasserbau (Wasserbauverordnung, WBV)

Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull’altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell’UFAM prima di prendere una decisione.

Art. 18 Stellungnahme zu anderen Massnahmen

Bundesstellen, welche Massnahmen vorsehen oder mitfinanzieren, die den Abfluss von Wasser, den Transport von Feststoffen oder das Abflussgeschehen, insbesondere Hochwasserspitzen, erheblich beeinflussen, holen vor ihrem Entscheid die Stellungnahme des BAFU ein.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.