711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)

Art. 9

1 Le bellezze naturali devono essere conservate nella misura del possibile.

2 Gli impianti devono essere eseguiti in modo da deturpare il meno possibile il paesaggio.

Art. 9

1 Naturschönheiten sind soweit möglich zu erhalten.

2 Die Werke sind so auszuführen, dass sie das landschaftliche Bild möglichst wenig stören.

 

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