Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Landesrecht 6 Finanzen 65 Informationsaustausch in Steuersachen

653.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

653.11 Verordnung vom 23. November 2016 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIAV)

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Art. 25 Valore di riscatto delle assicurazioni di rendita

1 Ai fini dell’accordo applicabile, per valore di riscatto di un’assicurazione di rendita si intende il valore di riscatto del contratto di assicurazione. Hanno un valore di riscatto pari a zero le assicurazioni di rendita con costituzione di capitale che:

a.
non sono ancora o non sono più riscattabili;
b.
non sono riscattabili.

2 Ai fini dell’accordo applicabile, come valore di riscatto di un’assicurazione di rendita gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono utilizzare la riserva matematica d’inventario anziché il valore di riscatto.

Art. 25 Rückkaufswert bei Rentenversicherungen

1 Als Rückkaufswert einer Rentenversicherung gilt für die Zwecke des anwendbaren Abkommens der Rückkaufswert des Versicherungsvertrags. Einen Rückkaufswert von null haben kapitalbildende Rentenversicherungen, die:

a.
noch nicht oder nicht mehr rückkaufsfähig sind;
b.
nicht rückkaufsfähig sind.

2 Ein meldendes schweizerisches Finanzinstitut kann als Rückkaufswert einer Rentenversicherung für die Zwecke des anwendbaren Abkommens anstelle des Rückkaufswerts das Inventardeckungskapital verwenden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.